Chi siamo
 
Il Laboratorio
 
Sistemi Qualità e Marchio CE
 
Attività Parallele
 
Contatti
  Voi siete qui: Attività Parallele  
 
   
 
Radioprotezione (D.L.vo 230/95)

Sicurezza sul lavoro (D.L.vo 626/94) Rischio Amianto e Bonifiche (D.M. 06/09/94 ; D.L.vo 277/91)

Microclima e Illuminazione ( ISO 7730, D.Lgs. 626/94, DPR 303/56 e successive modifiche D.Lgs. 18 marzo 1996)

Prevenzione e lotta contro gli incendi (D.M. 10/03/98; D.M. 04/05/98)

Protezione dei dati personali (PRIVACY - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Sicurezza degli Impianti Elettrici e degli apparecchi elettromedicali in ambiente medico (L. 46/90 e Norma italiana CEI 64-8/7 V2)

Emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88, D.P.R. 25/07/91)

Indagini fonometriche (L. 447/95; D.P.C.M. 01/03/91; D.P.C.M. 215/99)

Consulenza ed implementazione del sistema H.A.C.C.P. (Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155)

Rischio Amianto e Bonifiche (D.M. 06/09/94; D.Lgs. 277/91)

Classificazione rifiuti (D.P.R. 915/82)

Progettazione Impianti di Depurazione Acque Reflue Industriali ed Urbane

Progettazione Impianti di Potabilizzazione Acque destinate al consumo umano

Progettazione ed ottimizzazione dei processi industriali e degli impianti di produzione e di trasformazione

Sistemi Qualità e Marchio CE
 
 
   
  Radioprotezione (Decreto Legislativo del Governo n° 230 del 17/03/1995 integrato dal Decreto Legislativo del Governo n° 241 del 26/05/2000)
A chi è rivolto?
Ogni soggetto pubblico o privato che ha a che fare con la produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive oppure all'utilizzo di macchine radiogene (endorali ed ortopantomografi, apparecchiature radiogene convenzionali etc.).
Sono interessate tutte le attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Servizi forniti.
Comunicazione preventiva di pratiche.
Sopralluogo e controlli delle apparecchiature radiogene.
Comunicazione di detenzione e di attivazione agli enti preposti.
Sanzioni. (Vedi Capo XI - NORME PENALI , Art.136 -142 del D.Lgs.230/75).


Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni)
A chi è rivolto?
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
Servizi forniti.
Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza (incendio ed esplosione).
Valutazione Rischio Chimico (D.Lgs.25/2002).
Piani di emergenza.
Comunicazione agli enti preposti ai sensi dell'art. 4 e 10 del D.Lgs. n.626/1994.
Piano di sicurezza.
Corso di formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Sanzioni. (Vedi TITOLO IX - SANZIONI, Art.89-94 del D.Lgs. 626/94).


Microclima e Illuminazione ( ISO 7730, D.Lgs. 626/94, DPR 303/56 e successive modifiche D.Lgs. 18 marzo 1996)
A chi è rivolto?
Tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.
Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere. Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'articolo 49 del DPR 303/56.
Servizi forniti.
Valutazione dei parametri ambientali oggettivi che vanno a definire il cosiddetto microclima e che devono essere considerati per valutarne l'influenza sul corpo umano, che dovrebbe mantenere condizioni di omeotermia, cioè di stabilità dell'equilibrio termico (temperatura, umidità, movimentazione dell'aria, illuminazione naturale).
Sopralluoghi e controlli con successive analisi.
Modifiche del lay-out dei locali.
Inserimento di protezioni sui macchinari.
Correzione delle caratteristiche dei sistemi di condizionamento e di illuminazione.
Suggerimenti per l'adozione di dispositivi di protezione individuale quali indumenti specifici, ecc. Sanzioni.(Vedi NORME PENALI , Art.58 -60 del D.Lgs. 18 marzo 1996).


Prevenzione e lotta contro gli incendi (D.M. 10/03/98; D.M. 04/05/98)
A chi è rivolto?
Sono obbligati a tali adempimenti i datori di lavoro delle aziende che occupano dipendenti o soci lavoratori di società che prestano la propria attività per conto della società stessa. Sono escluse le aziende prive di dipendenti e che si avvalgono di lavoratori autonomi o le imprese familiari senza dipendenti.
Servizi forniti.
Valutazione del rischio di incendio e classificazione del livello (alto, medio, basso); tale valutazione andrà ad integrare la documentazione già esistente prevista dal D. Lgs 626/94.
Individuazione ed attuazione di misure preventive e protettive adeguate.
Designazione degli addetti antincendio ed indicazione del nominativo nel documento di valutazione dei rischi.
Redazione del piano di emergenza in caso di attività con 11 o più addetti.
Formazione ed informazione del personale tramite corsi di quattro, otto o sedici ore, a seconda del livello di rischio individuato nell'attività lavorativa.
Sopralluogo ed individuazione delle attività soggette.
Comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco dell'Esame Progetto.
Sanzioni. Per gli adempimenti agli obblighi, la legge prevede sanzioni da 500 euro a 4000 euro e l'arresto da 2 a 6 mesi.


Protezione dei dati personali (PRIVACY - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
A chi è rivolto?
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.
Sono interessati soprattutto coloro che "trattano" dati sensibili (origine razziale ed etnica; convinzioni religiose o filosofiche; opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e giudiziari.
Servizi forniti.
Redazione del documento di sicurezza.
Formazione ed informazione del personale.
Implementazione del sistema di sicurezza dati.
Sanzioni. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 del D.Lgs. 196/2003 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.


Sicurezza degli Impianti Elettrici e degli apparecchi elettromedicali in ambiente medico (L. 46/90 e Norma italiana CEI 64-8/7 V2)
A chi è rivolto?
Sono soggetti all'applicazione della legge 46/90 i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Le prescrizioni particolari della Norma italiana CEI 64-8/7 V2 si applicano, invece, agli impianti elettrici nei locali ad uso medico, in modo da assicurare la sicurezza dei dipendenti e del personale medico. Tali prescrizioni si riferiscono principalmente ad ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali ad uso estetico e locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro.
Servizi forniti.
Sopralluogo ed istituzione registro.
Sanzioni. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 della L. 46/90 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da euro 51,64 a euro 258,23. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da euro516,46 a euro 5164,57. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.


Emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88, D.P.R. 25/07/91)
A chi è rivolto?
Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione in atmosfera.
Servizi forniti.
Pratica preventiva per l'individuazione del tipo di inquinamento atmosferico (IPS, RIA e IA).
Richiesta di autorizzazioni agli enti preposti.
Analisi dei micro - inquinanti.
Sanzioni. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
1. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.


Indagini fonometriche (L. 447/95; D.P.C.M. 01/03/91; D.P.C.M. 215/99)
A chi è rivolto?
Ogni soggetto pubblico o privato che introduce rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi [Rif. L. 447/95].
Luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonore, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto [Rif. D.P.C.M. 215/99].
Servizi forniti.
Realizzazione di piani di zonizzazione acustica.
Indagini fonometriche.
Sanzioni. Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 10.329.
Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissioni [Rif. D.P.C.M. 01/03/91], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 5.164.


Consulenza ed implementazione del sistema H.A.C.C.P. (Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155)
A chi è rivolto?
Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari.
Compiti del responsabile dell'attività alimentare:
  • analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

  • individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;

  • decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;

  • individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

  • riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

  • Servizi forniti:
    1. Istituzione del registro di autocontrollo.
    Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.
    2. Istituzione del manuale di corretta prassi igienica. Vengono predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
    3. Formazione e informazione del personale addetto.
    Sanzioni.
    Il responsabile dell'industria alimentare è punito con:
    a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 155/97;
    b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5 del D.Lgs. 155/97;
    c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 155/97 .


    Rischio Amianto e Bonifiche (D.M. 06/09/94; D.Lgs. 277/91)
    A chi è rivolto?
    Il D.M. 06/09/94 si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse.
    Sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.
    Servizi forniti.
    · Ispezione delle strutture edilizie, campionamento e analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto.
    · Processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso.
    · Controllo dei materiali contenenti amianto e procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto.
    · Misure di sicurezza per gli interventi di bonifica.
    · Metodologie tecniche per il campionamento e analisi delle fibre aerodisperse.
    Sanzioni. Vedi D.Lgs. 277/91 Art.24-35 e Art.37.


    Classificazione rifiuti (D.P.R. 915/82)
    A chi è rivolto?
    Ogni soggetto pubblico o privato che produce e consuma rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.
    Servizi forniti.
    Compilazione e comunicazione M.U.D.
    Analisi chimiche dei rifiuti (Vedi sopra).
    Test di cessione per i rifiuti (D.M. 05/02/1998 - Vedi sopra).

    Progettazione Impianti di Depurazione Acque Reflue Industriali ed Urbane

    Progettazione Impianti di Potabilizzazione Acque destinate al consumo umano

    Progettazione ed ottimizzazione dei processi industriali e degli impianti di produzione e di trasformazione
     
       
       
     
     
       
     
     
    Realizzato per internet Explorer
    webmaster@meroimage.it